Incarichi e consulenze
Ispettori Onorari
La figura degli Ispettori Onorari è stata prevista dalla Legge 27-07-1907, n. 386, istitutiva del ruolo dei funzionari delle Sovrintendenze, per "coadiuvare gli organi statali alla tutela e conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte". La loro funzione è, dunque, quella di essere d'ausilio all'azione svolta dagli Organi istituzionalmente preposti alla tutela.
Come meglio specificato nell'art. 49 della medesima legge, "Gli Ispettori Onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte e danno notizia alla Soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, promuovendo i necessari provvedimenti". La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della Sovrintendenza competente, sugli scavi, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi. Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle Sovrintendenze in materia di tutela monumentale ed artistica.
Come meglio specificato nell'art. 49 della medesima legge, "Gli Ispettori Onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte e danno notizia alla Soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, promuovendo i necessari provvedimenti". La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della Sovrintendenza competente, sugli scavi, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi. Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle Sovrintendenze in materia di tutela monumentale ed artistica.
E' stata loro attribuita la qualifica di "pubblico ufficiale" in quanto dotati di munus publicum et imperium, dal parere del 16-05-1923, della I sezione del Consiglio di Stato. La Legge 7 marzo 2001, n. 78, ha introdotto la nuova figura degli Ispettori Onorari per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale.
La carica degli Ispettori Onorari ha durata triennale ed il rinnovo non avviene automaticamente, ma previa emanazione di nuovo decreto ministeriale. Possono essere dispensati dal loro ufficio anche prima della scadenza dei 3 anni, qualora non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione (art. 50 Legge 386/1907).
Dettaglio incarichi
Dati relativi ad incarichi e consulenze
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (art.11 comma 8, lett.i del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 53 del decreto legisltativo 30 marzo 2001, n.165).
Gli incarichi considerati sono
- Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa Amministrazione o presso altre Amministrazioni o società pubbliche o private;
- Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a qualsiasi titolo, da un'Amministrazione a soggetti esterni
Incarichi esterni a dipendente
Incarichi relativi a consulenti e /o collaboratori esterni
