[Estratto] Articolo 10 - Beni culturali - Direzione Generale PaBAAC
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Dettaglio norma

D.L. 22 gennaio 2004, n. 42: "[Estratto] Articolo 10 - Beni culturali"

  • Tipologia: Decreto Legge
  • Pubblicato in: G.U.R.I.- Serie Generale (SO) il 24 febbraio 2004 , n. 28
  • *Settore: Codice

Articolo 10
Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1) .
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c ) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali. nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,[ e di quelle ad esse assimilabili] (2).
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con 1a.storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3) ;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse (4) .
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico (5) ;
c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (6) .
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
 
(1) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera integrata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 e successivamente modificata dall'articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Lettera modificata dall'articolo dall'articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(5) Lettera integrata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 e successivamente modificata  dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(6) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156.